Convenzione di Ginevra del 1951

//Convenzione di Ginevra del 1951
Convenzione di Ginevra del 1951 TennesseeTitansJerseysConvenzione sullo statuto dei rifugiati

16 febbraio 2004 Cheap Jerseys chinaConclusa a Ginevra il 28 luglio 1951

Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1954 strumento di

ratificazione depositato dalla Svizzera il 21 gennaio 1955

Entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1955

Preambolo

Le Alte Parti Contraenti,

considerando che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei dirittidell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale hanno affermato il

principio che gli uomini, senza distinzioni, devono godere dei diritti dell’ uomo e delle

libertà fondamentali,

considerando che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo

profondo interessamento per i rifugiati e che essa si è preoccupata di garantire loro

l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella maggiore misura

possibile,

considerando che è desiderabile rivedere e codificare gli accordi internazionali

anteriori sullo statuto dei rifugiati ed estendere l’applicazione di tali accordi e la

protezione in essi prevista mediante un nuovo accordo,

considerando che dalla concessione del diritto d’asilo possano risultare oneri

eccezionalmente gravi per determinati paesi e che una soluzione soddisfacente dei

problemi di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto l’importanza e il

carattere internazionali non può essere conseguita senza solidarietà internazionale,

esprimendo il voto che tutti gli Stati, riconosciuto il carattere sociale e umanitario del

problema dei rifugiati, facciano il loro possibile per evitare che tale problema divenga

una causa di tensione fra Stati,

preso atto che l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati è incaricato di

vigilare all’applicazione delle convenzioni internazionali intese a garantire la

protezione dei rifugiati e che il coordinamento effettivo delle misure prese per

risolvere tale problema dipende dalla cooperazione degli Stati con l’Alto

Commissario,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

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Capo IDisposizioni generali

Art. 1 Definizione del termine di “rifugiato”

A. Ai fini della presente Convenzione, il termine di “rifugiato” è applicabile:1) a chiunque sia stato considerato come rifugiato in applicazione degli accordi del

12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, oppure in applicazione delle convenzioni del

28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del protocollo del 14 settembre 1939, o

infine in applicazione della Costituzione dell’Organizzazione internazionale per i

rifugiati;

le decisioni prese circa il riconoscimento della qualità dì rifugiato dell’Organizzazione

internazionale per i rifugiati durante lo svolgimento del suo mandato non

impediscono il riconoscimento di tale qualità a persone che adempiono le condizioni

previste nel paragrafo 2 del presente articolo; 2) a chiunque, per causa di

avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere

perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua

appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova

fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non

vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e

trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per

il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.

Se una persona possiede più cittadinanze, l’espressione “Stato di cui possiede la

cittadinanza” riguarda ogni Stato di cui questa persona possiede la cittadinanza. Non

sono considerate private della protezione dello Stato di cui possiedono la

cittadinanza le persone che, senza motivi validi fondati su un timore giustificato,

rifiutano la protezione di uno Stato di cui posseggono la cittadinanza. B. 1. Agli effetti

della presente Convenzione, possono essere considerati “avvenimenti anteriori al I

gennaio 1951″ nel senso dell’articolo 1, sezione A:

a)”avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa”;

b)”avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove”.

Ciascuno Stato Contraente, all’atto della firma, della ratificazione o dell’accessione,

farà una dichiarazione circa l’estensione che esso intende attribuire a tale

espressione per quanto riguarda gli obblighi da esso assunti in virtù della presente

Convenzione. 2.Ciascuno Stato Contraente che si sia pronunciato per la definizione

della lettera a può in ogni tempo estendere i suoi obblighi pronunciandosi per la

definizione della lettera b mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni

Unite.

C. Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più

della presente Convenzione:

1.se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la

cittadinanza;

2.se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa;

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3.se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cuiha acquistato la cittadinanza; o

4.se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel paese che aveva lasciato o in

cui non si era più recata per timore d’essere perseguitata;

5.se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato,

essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha

la cittadinanza.

Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1

della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare la

protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza, motivi gravi fondati su

persecuzioni anteriori; 6.trattandosi di un apolide, se, cessate le circostanze in base

alle quali è stato riconosciuto come apolide, egli è in grado di ritornare nello Stato dei

suo domicilio precedente.

Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1

della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare di ritornare

nello Stato dei loro domicilio precedente, motivi gravi fondati su persecuzioni

anteriori. D. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono

attualmente della protezione o dell’assistenza di un’organizzazione o di un’istituzione

delle Nazioni Unite che non sia l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte

di queste persone sia stata definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni

prese in merito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, esse fruiscono di tutti i

diritti derivanti dalla presente Convenzione.

E. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che secondo il parere

delle autorità competenti dei loro Stato di domicilio hanno tutti i diritti e gli obblighi di

cittadini di detto Stato.

F. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di

cui vi sia serio motivo di sospettare che:

a)hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine

contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni

relative a siffatti crimini;

b)hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori dei paese ospitante

prima di essere ammesse come rifugiati;

c)si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

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Art. 2 Obblighi generali

Ogni rifugiato ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono separatamentel’obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti, come pure alle misure prese per il

mantenimento dell’ordine pubblico

Art. 3 Divieto delle discriminazioni

Gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiatisenza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese d’origine

Art. 4 Religione

Gli Stati Contraenti devono concedere ai rifugiati sul loro territorio un trattamentoalmeno pari a quello concesso ai propri cittadini circa la libertà di praticare la loro

religione e la libertà d’istruzione religiosa dei loro figli.

Art. 5 Diritti concessi indipendentemente dalla presente Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non riguardano gli altri diritti e vantaggiconcessi ai rifugiati indipendentemente dalla presente Convenzione.

Art. 6 L’espressione “nelle stesse circostanze”

Agli effetti della presente Convenzione, l’espressione “nelle stesse circostanze”significa che l’interessato deve, per l’esercizio di un diritto, adempiere tutte le

condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per la dimora o il

domicilio), nello stesso modo come se non fosse un rifugiato. Sono escluse le

condizioni che per la loro natura non possono essere adempiute da un rifugiato.

Art. 7 Esenzione dalla condizione della reciprocità

1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione,ciascuno Stato Contraente deve concedere ai rifugiati il trattamento concesso agli

stranieri in generale.

2. Dopo un soggiorno di tre anni, tutti i rifugiati devono fruire, sul territorio degli Stati

Contraenti, dell’esenzione dalla condizione della reciprocità legislativa.

3. Ciascuno Stato Contraente continua a concedere ai rifugiati i diritti e i vantaggi cui

essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d’entrata in

vigore della presente Convenzione per detto Stato.

4. Gli Stati Contraenti devono esaminare con benevolenza la possibilità di concedere

ai rifugiati, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi tra

quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, come pure la possibilità di

estendere l’esenzione dalla condizione della reciprocità a rifugiati che non

adempiono le condizioni previste nei paragrafi 2 e 3.

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5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto aidiritti e ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente

Convenzione quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione.

Art. 8 Esenzione da misure straordinarie

Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro lapersona, i beni o gli interessi dei cittadini di uno Stato determinato, gli Stati

Contraenti non le applicheranno ai rifugiati che siano formalmente cittadini di detto

Stato per il solo fatto di questa loro cittadinanza. Gli Stati Contraenti che a motivo

della loro legislazione non possono applicare la norma generale prevista nel

presente articolo autorizzano in casi appropriati esenzioni a favore di tali rifugiati.

Art. 9 Misure provvisorie

Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno StatoContraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere

provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato

considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato

Contraente di cui si tratta abbia accertato se tale persona è effettivamente un

rifugiato e se le misure prese devono essere mantenute in suo confronto

nell’interesse della sicurezza nazionale.

Art. 10 Continuità della residenza

1. Se un rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato etrasportato sul territorio di uno Stato Contraente e vi risiede, la durata di questo

soggiorno forzato é computata come residenza regolare su detto territorio.

2. Se un rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato dal territorio

di uno Stato Contraente e vi è ritornato prima dell’entrata in vigore della presente

Convenzione per stabilirvi il suo domicilio, il periodo che precede la deportazione e

quello a essa successivo sono considerati come un solo periodo ininterrotto per tutti i

casi in cui è richiesta una residenza ininterrotta.

Art. 11 Gente di mare rifugiata

Trattandosi di rifugiati regolarmente impiegati come membri dell’equipaggio di unnatante che inalbera la bandiera di uno Stato Contraente, questo Stato deve

esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali rifugiati a stabilirsi sul suo

territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammetterli temporaneamente sul

suo territorio, in particolare per agevolare loro la costituzione dei domicilio in un altro

paese.

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Capo IICondizione giuridica

Art. 12 Statuto personale

1. Lo statuto personale di un rifugiato è determinato in base alla legge del suo paesedi domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del paese di residenza.

2. I diritti precedentemente acquisiti dal rifugiato e derivanti dal suo statuto

personale, in particolare quelli dipendenti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti

gli Stati Contraenti, con riserva, se è il caso, dell’adempimento delle formalità

previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che

detto Stato avrebbe riconosciuto quand’anche l’interessato non fosse divenuto un

rifugiato.

Art. 13 Proprietà mobiliare e immobiliare

Gli Stati Contraenti concedono a ciascun rifugiato il trattamento più favorevolepossibile e in ogni modo un trattamento pari almeno a quello concesso, nelle stesse

circostanze, agli stranieri in generale per quanto concerne l’acquisto della proprietà

mobiliare e immobiliare e i diritti a ciò relativi, nonchè i contratti di locazione e altri

concernenti la proprietà mobiliare e immobiliare.

Art. 14 Proprietà intellettuale e industriale

In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, didisegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, e in materia di

protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun rifugiato fruisce

nello Stato in cui ha la sua residenza abituale, della protezione che è concessa ai

cittadini di detto paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati Contraenti, egli

fruisce della protezione che è concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui

ha la sua residenza abituale.

Art. 15 Diritto d’associazione

Per ciò che concerne le associazioni a scopo non politico e non lucrativo e insindacati professionali, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono

regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole concesso, nelle stesse

circostanze, ai cittadini di un paese estero.

Art. 16 Diritto di adire i tribunali

1. Ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati Contraenti, adire liberamente itribunali.

2. Nello Stato Contraente in cui ha la sua residenza abituale, ciascun rifugiato fruisce

dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il

diritto di adire i tribunali, comprese l’assistenza giudiziaria e l’esenzione dalla

cautiojudicatum solvi.

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3. Negli Stati Contraenti in cui il rifugiato non ha la sua residenza abituale, eglifruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento

che i cittadini dei paese in cui ha la sua residenza abituale.

Capo IIIAttività lucrativa

Art. 17 Professioni dipendenti

1. Gli Stati Contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loroterritorio il trattamento più favorevole, concesso nelle stesse circostanze ai cittadini di

uno Stato estero, per ciò che concerne l’esercizio di un’attività professionale

dipendente.

2. In ogni caso, le misure restrittive concernenti gli stranieri o l’assunzione di stranieri

prese per la protezione dei mercato nazionale dei lavoro non sono applicabili ai

rifugiati che non vi erano già sottoposti dallo Stato Contraente interessato alla data

dell’entrata in vigore della presente Convenzione, o che adempiono una delle

seguenti condizioni:

a)risiedere da tre anni nel paese;

b)avere per coniuge una persona che possegga la cittadinanza dello Stato di

residenza. Un rifugiato non può far valere tale disposizione se ha abbandonato il suo

coniuge;

c)avere uno o più figli che posseggano la cittadinanza dello Stato di residenza.

3. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza se possono essere prese misure

intese a parificare ai diritti dei loro cittadini quelli di tutti i rifugiati per quanto concerne

l’esercizio delle professioni dipendenti, segnatamente se si tratta di rifugiati che sono

entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di assunzione di mano

d’opera oppure di un piano d’immigrazione

Art. 18 Professioni indipendenti

Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loroterritorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non

meno favorevole di quello concesso nelle stesse circostanze agli stranieri in

generale, per ciò che concerne l’esercizio di una professione indipendente

nell’agricoltura, nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, come pure per la

costituzione di società commerciali e industriali.

Art. 19 Professioni liberali

1. Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che risiedono regolarmente sul suoterritorio, sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e

desiderano esercitare una professione liberale, il trattamento più favorevole possibile

e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse

circostanze, agli stranieri in generale.

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2. Gli Stati Contraenti faranno dei loro meglio, conformemente alle loro leggi ecostituzioni, per garantire lo stabilimento di tali rifugiati nei territori non metropolitani,

per i quali sono responsabili delle relazioni internazionali.

Capo IVBenessere sociale

Art. 20 Razionamento

Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suoinsieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarsi, i rifugiati saranno

trattati come i cittadini dello Stato che entra in considerazione.

Art. 21 Alloggio

In materia di alloggi, gli Stati Contraenti concedono, per quanto siffatto problema siadisciplinato da leggi e ordinanze o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche,

ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole

possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso,

nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

Art. 22 Educazione pubblica

1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati, in materia di scuola primaria, lo stessotrattamento concesso ai loro cittadini.

2. Per ciò che riguarda l’insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie,

segnatamente circa l’ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di

diplomi e di titoli universitari rilasciati all’estero, l’esenzione delle tasse scolastiche e

l’assegnazione di borse di studio, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati il

trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno

favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale

Art. 23 Assistenza pubblica

In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati Contraenti concedono airifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso tratt. Art. 24

Legislazione del lavoro e sicurezza sociale 1. Gli Stati Contraenti concedono ai

rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso

ai loro cittadini, per ciò che concerne:

a)la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della

retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni

poste al lavoro a domicilio, l’età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione

professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi

offerti dai contratti collettivi di lavoro, semprechè tali problemi siano disciplinati dalla

loro legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative;

b)la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei lavoro, di

malattie professionali, di maternità, di malattie, d’invalidità, di vecchiaia e di morte, di

disoccupazione, di oneri familiari, nonchè quelle relative a tutti gli altri rischi che,

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conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di sicurezzasociale), con riserva:

(1)di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e aspettative;

(11)delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di

residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente

con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle persone che non adempiono le

condizioni per la concessione di una rendita ordinaria.

2. I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un rifugiato in seguito a un infortunio

del lavoro o a una malattia professionale non sono lesi dal fatto che l’avente diritto

risiede fuori del territorio dello Stato Contraente.

3. Gli Stati Contraenti estenderanno ai rifugiati i vantaggi degli accordi conchiusi o

che dovessero conchiudere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti

acquisiti o delle aspettative in materia di sicurezza sociale, semprechè i rifugiati

adempiano le condizioni previste per i cittadini dei Paesi firmatari di siffatti accordi.

4. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere ai

rifugiati, entro i limiti del possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che

fossero un giorno in vigore tra questi Stati Contraenti e Stati non contraenti.

amento concesso ai loro cittadini.

Art. 24 Legislazione del lavoro e sicurezza sociale

1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loroterritorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:

a)la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della

retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni

poste al lavoro a domicilio, l’età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione

professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi

offerti dai contratti collettivi di lavoro, semprechè tali problemi siano disciplinati dalla

loro legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative;

b)la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei lavoro, di

malattie professionali, di maternità, di malattie, d’invalidità, di vecchiaia e di morte, di

disoccupazione, di oneri familiari, nonchè quelle relative a tutti gli altri rischi che,

conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di sicurezza

sociale), con riserva:

(1)di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e aspettative;

(11)delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di

residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente

con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle persone che non adempiono le

condizioni per la concessione di una rendita ordinaria.

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2. I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un rifugiato in seguito a un infortuniodel lavoro o a una malattia professionale non sono lesi dal fatto che l’avente diritto

risiede fuori del territorio dello Stato Contraente.

3. Gli Stati Contraenti estenderanno ai rifugiati i vantaggi degli accordi conchiusi o

che dovessero conchiudere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti

acquisiti o delle aspettative in materia di sicurezza sociale, semprechè i rifugiati

adempiano le condizioni previste per i cittadini dei Paesi firmatari di siffatti accordi.

4. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere ai

rifugiati, entro i limiti del possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che

fossero un giorno in vigore tra questi Stati Contraenti e Stati non contraenti.

Capo VProvvedimenti amministrativi

Art. 25 Assistenza amministrativa

1. Se un rifugiato ha normalmente bisogno, per l’esercizio di un diritto dell’assistenzadi autorità straniere cui egli non si può rivolgere, gli Stati Contraenti sul cui territorio

l’interessato risiede vigileranno che siffatta assistenza gli sia concessa sia dalle loro

proprie autorità sia da un’autorità internazionale.

2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il

loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno

straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.

3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati

a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova

del contrario.

4. Con riserva delle eccezioni che potrebbero essere ammesse a favore degli

indigenti, per i servizi indicati nel presente articolo possono essere riscosse tasse;

queste devono tuttavia essere moderate e corrispondere a quelle riscosse dai

cittadini dello Stato di cui si tratta per servizi analoghi.

5. Le disposizioni del presente articolo non toccano gli articoli 27 e 28.

Art. 26 Diritto di libero passaggio

Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sulsuo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente,

con le riserve previste dall’ordinamento applicabile agli stranieri nelle stesse

circostanze, in generale.

Art. 27 Documenti d’identità

Gli Stati Contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti i rifugiati che risiedono sulloro territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido.

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Art. 28 Titoli di viaggio

1. Gli Stati Contraenti rilasciano ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loroterritorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio,

semprechè non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d’ordine

pubblico; le disposizioni dell’Allegato alla presente Convenzione sono applicabili a

siffatti titoli. Gli Stati Contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura

a qualsiasi altro rifugiato che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con

particolare attenzione i casi di rifugiati che, trovandosi sul loro territorio, non sono in

grado di ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare.

2. I titoli di viaggio rilasciati conformemente ad accordi internazionali anteriori dalle

Parti di siffatti accordi saranno riconosciuti dagli Stati Contraenti e trattati come se

fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo.

Art. 29 Oneri fiscali

1. Gli Stati Contraenti non devono riscuotere dai rifugiati imposte, tasse o diritti diqualsiasi genere, diversi o d’importo superiore a quelli riscossi dai loro cittadini in

circostanze analoghe.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non vietano l’applicazione ai rifugiati delle

disposizioni di leggi e ordinanze concernenti le tasse dovute dagli stranieri per il

rilascio di documenti amministrativi, compresi i documenti d’identità.

Art. 30 Trasferimento di averi

1. Ciascuno Stato Contraente deve permettere ai rifugiati, conformemente alle sueleggi e alle sue ordinanze, di trasferire gli averi che hanno introdotto sul suo territorio,

nel territorio di un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

2. Ciascuno Stato Contraente esaminerà con benevolenza le domande di rifugiati

che desiderano ottenere l’autorizzazione di trasferire ogni altro loro avere necessario

alla loro sistemazione in un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

Art. 31 Rifugiati che soggiornano irregolarmente nel paese ospitante

1. Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro entrata odel loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da un territorio

in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell’articolo 1, per

quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi la loro

entrata o il loro soggiorno irregolari.

2. Gli Stati Contraenti limitano gli spostamenti di tali rifugiati soltanto nella misura

necessaria. Tali limitazioni devono essere mantenute solo fintanto che lo statuto di

questi rifugiati nel paese che li ospita sia stato regolato o essi siano riusciti a farsi

ammettere in un altro paese. Gli Stati Contraenti concedono a tali rifugiati un termine

adeguato e tutte le facilitazioni necessarie affinchè possano ottenere il permesso

d’entrata in un altro paese.

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Art. 32 Espulsione

1.Gli Stati Contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmentesulloroterritorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico.

2. L’espulsione può essere eseguita soltanto in base a una decisione presa

conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato deve, se motivi

impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongano, essere ammesso a

giustificarsi, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti a

un’autorità competente o davanti a una o più persone specialmente designate

dall’autorità competente.

3. Gli Stati Contraenti assegnano a detto rifugiato un termine adeguato, che gli

permetta di farsi ammettere regolarmente in un altro paese.

Gli Stati Contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne

che reputano necessarie.

Art. 33 Divieto d’espulsione e di rinvio al confine

1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiatoverso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a

motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua

appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per

motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in

cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un

delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.

Art. 34 Naturalizzazione

Gli Stati Contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l’assimilazione e lanaturalizzazione dei rifugiati. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura

di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della

procedura.

Capo VIDisposizioni esecutive e transitorie

Art. 35 Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

1. Gli Stati Contraenti s’impegnano a cooperare con l’Alto Commissario delle NazioniUnite per i rifugiati, o con qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse

succedergli, nell’esercizio delle sue funzioni e a facilitare in particolare il suo compito

di sorveglianza sull’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

2. Allo scopo di permettere all’Alto Commissario o a qualsiasi altra istituzione delle

Nazioni Unite che dovesse succedergli di presentare rapporti agli organi competenti

delle Nazioni Unite, gli Stati Contraenti s’impegnano a fornire loro, nella forma

appropriata, le informazioni e le indicazioni statistiche richieste circa:

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a) lo statuto dei rifugiati;b) l’esecuzione della presente Convenzione, e

c) le leggi, le ordinanze e i decreti che sono o entreranno in vigore per quanto

concerne i rifugiati.

Art. 36 Informazioni circa la legislazione interna

Gli Stati Contraenti comunicano al Segretario generale delle Nazioni Unite il testodelle leggi e delle ordinanze emanate per garantire l’applicazione della presente

Convenzione.

Art. 37 Rapporto con le convenzioni anteriori

Salve restando le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 28, la presenteConvenzione sostituisce, tra gli Stati Contraenti, gli accordi del 5 luglio 1922, del 31

maggio 1924, del 12 maggio 1926, del 30 giugno 1928 e dei 30 luglio 1935, come

pure le Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938, il Protocollo del 14

settembre 1939 e l’Accordo del 15 ottobre 19461.

Capo VIIDisposizioni finali

Art. 38 Regolamento delle contestazioni

Per quanto non possano essere regolate in altro modo, le contestazioni tra le Partidella presente Convenzione concernenti la sua interpretazione o la sua applicazione

saranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti interessate, alla Corte

internazionale di Giustizia.

Art. 39 Firma, ratificazione e accessione

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Ginevra il 28 luglio 1951 e, dopotale data, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Essa

potrà essere firmata presso l’Ufficio europeo delle Nazioni Unite dal 28 luglio al 31

agosto 1951, e potrà in seguito nuovamente essere firmata alla Sede

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dal 17 settembre 1951 al 31 dicembre 1952.

2. La presente Convenzione può essere firmata da tutti gli Stati Membri

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure da ogni altro Stato non membro

invitato alla Conferenza di plenipotenziari sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi, o

da qualsiasi Stato che l’Assemblea generale abbia invitato a firmare. Essa

dev’essere ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il

Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Gli Stati indicati nel paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente

Convenzione a contare dal 28 luglio 1951. L’adesione avviene con il deposito di uno

strumento di accessione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

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Art. 40 Campo d’applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all’atto della firma, della ratificazione e dell’accessione, dichiarareche la presente Convenzione sarà applicabile a tutti i territori che esso rappresenta in

campo internazionale, oppure a uno o più territori siffatti. Tale dichiarazione ha

effetto a contare dall’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

2. In seguito, l’estensione dell’applicazione può avvenire in ogni tempo mediante

notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite; essa avrà effetto dopo

novanta giorni a contare dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite

avrà ricevuto la notificazione oppure alla data d’entrata in vigore della Convenzione

per detto Stato se quest’ultima data è posteriore.

3. Per ciò che concerne i territori ai quali la presente Convenzione non sarà

applicabile alla data della firma, della ratificazione o dell’accessione, ogni Stato

interessato esaminerà la possibilità di prendere il più presto possibile le misure

necessarie per l’estensione dell’applicazione a detti territori, con riserva dei consenso

dei Governi di tali territori qualora ciò fosse richiesto per motivi costituzionali.

Art. 41 Clausola federale

Nel caso di Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicabili le seguentidisposizioni:

a) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione

spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono identici a

quelli delle Parti che non sono Stati federativi;

b) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione

spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni che compongono lo

Stato federativo e non sono tenuti in virtù del sistema costituzionale della federazione

a prendere misure legislative, il Governo federale comunicherà detti articoli, nel più

breve termine possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli

Stati, delle province o dei cantoni;

c) uno Stato federativo che è Parte della presente Convenzione, comunica, a

domanda di qualsiasi altro Stato Contraente trasmessagli dal Segretario generale

delle Nazioni Unite, un’esposizione della legislazione e della prassi in vigore nella

Federazione e nei suoi singoli Stati per ciò che concerne l’una o l’altra disposizione

della Convenzione; nell’esposizione dev’essere indicato in quale misura la

disposizione di cui si tratta sia stata eseguita in virtù di un atto legislativo o in altro

modo.

Art. 42 Riserve

1. All’atto della firma, della ratificazione o dell’accessione, ciascuno Stato può fareriserve circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16

(1), 33, 36 a 44 compreso.

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2. Ciascuno Stato Contraente che abbia fatto una riserva conformemente alparagrafo 1 del presente articolo può in ogni tempo ritirarla mediante notificazione

scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 43 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data del depositodei sesto strumento di ratificazione o di accessione.

2. Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il

deposito del sesto strumento di ratificazione o di accessione, essa entra in vigore

novanta giorni dopo la data dei deposito dello strumento di ratificazione o di

accessione da parte di detto Stato.

Art. 44 Disdetta

1. Ciascuno Stato Contraente può disdire la presente Convenzione in ogni tempomediante notificazione scritta della disdetta al Segretario generale delle Nazioni

Unite.

2. La disdetta ha effetto per lo Stato interessato un anno dopo la data in cui è stata

ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Ciascuno Stato che ha fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente

all’articolo 40 può comunicare successivamente al Segretario generale delle Nazioni

Unite che la Convenzione non è più applicabile ai territori indicati nella

comunicazione. In questo caso, la Convenzione cessa di essere applicabile ai

territori di cui si tratta un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la

comunicazione.

Art. 45 Revisione

1. Ciascuno Stato Contraente può in ogni tempo, mediante notificazione scritta alSegretario generale delle Nazioni Unite, domandare la revisione della presente

Convenzione.

2. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite propone, se è il caso, le misure che

devono essere prese circa siffatta domanda.

Art. 46 Comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite

Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Membri delleNazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell’articolo 39:

a) le dichiarazioni e le notificazioni previste nella lettera B dell’articolo 1;

b) le firme, ratificazioni e accessioni previste nell’articolo 39;

c) le dichiarazioni e le notificazioni previste nell’articolo 40;

d) le riserve fatte o ritirate conformemente all’articolo 42;

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e) la data d’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all’ articolo43;

f) le disdette e le notificazioni previste nell’articolo 44;

g) le domande di revisione previste nell’articolo 45.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome dei

loro rispettivi Governi, la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 28 luglio mille novecento cinquant’uno, in un solo esemplare, i cui

testi inglese e francese fanno parimente fede, e che sarà depositato negli archivi

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; copie certificate conformi saranno mandate

a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell’articolo

39.

(Seguono le firme)

 

2011-06-21T16:20:17+00:00